Giudicatura di pace di Montecatini (1808 - 1814)

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Sede: Montecatini Terme (Pistoia)

Soppressi i tribunali già esistenti, fu esteso alla Toscana l'ordinamento giudiziario francese. A livello periferico l'amministrazione della giustizia civile era affidata a tribunali collegiali di prima istanza, che operavano a livello di circondari, ed a giudicature di pace, la cui competenza era limitata a livello cantonale [177]. I giudici di pace, nominati dai rispettivi sottoprefetti, oltre ad esercitare funzioni di giustizia semplice, avevano una competenza civile limitata alle cause "il cui merito non ecceda i 50 franchi", riguardanti "cause meramente personali e mobiliarie", nonchè quelle relative al danno dato, alle confinazioni dei terreni, agli affitti, alla corresponsione dei salari, alle "ingiurie verbali, risse e vie di fatto, per le quali le parti non si siano di già provviste in via criminale". Contro le sentenze del giudice di pace era previsto l'appello davanti al tribunale di prima istanza. La giudicatura di pace di Montecatini, sottoposta al tribunale di prima istanza di Pisa, aveva giurisdizione sul territorio dei comuni di Montecatini, di Monsummano e di Montevettolini [178].

[177] Deliberazione della Giunta di Toscana del 16 agosto 1808 (Bollettino delle leggi, III, p. 11).

[178] Bollettino delle leggi, VI, p. 111.

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